Primitiva Legislazione Cappuccina: Sguardo Generale

PARTE PRIMA

ISPIRAZIONE E ISTITUZIONE

SEZIONE SECONDA

PRIMITIVA LEGISLAZIONE CAPPUCCINA (1529 – 1643)

SGUARDO GENERALE
di
FRANCESCO SAVERIO TOPPI

I FRATI CAPPUCCINI. Documenti e Testimonianze del Primo Secolo. A cura di COSTANZO CARGNONI. Roma 1982, 155-164.

Table of Contents

Fonti della primitiva legislazione

Apertura ai segni dei tempi

Spirito e legge

Nella sezione legislativa inseriamo come fonti cappuccine semplicemente le ordinazioni di Albacina e le prime costituzioni. Possono ritenersi fonti privilegiate perché riportano autenticamente le intenzioni originarie e lo spirito genuino della riforma cappuccina nei primordi della sua storia

In questi ultimi anni sono state oggetto di studio, sotto angolazioni diverse e complementari, da parte di Fedele Elizondo, Ottaviano Schmucki e Costanzo Cargnoni. Raccogliendone qui alcuni risultati emergenti, per eventuali confronti e sviluppi rimandiamo i lettori agli studi di questi esperti, segnati nell’elenco bibliografico generale alla fine dell’opera.

Per aiutare nella lettura e avviare all’approfondimento dei testi, puntualizziamo in questa breve introduzione le componenti comuni delle due fonti, mentre nella presentazione di ciascuna ci soffermiamo a rilevarne i contenuti spirituali di spicco.

Infine, in una rapida rassegna, ci limitiamo a segnalare schematica-a mente le mutazioni apportate al testo fondamentale nelle costituzioni del 1552 e del 1575, che rivestono un particolare significato nella storia della primitiva legislazione.

Agli scopi, però, di una più precisa puntualizzazione, si è creduto opportuno aggiungere ai singoli numeri delle costituzioni del 1536. in forma di apparato critico, tutte le variazioni testuali e lessicali delle successive redazioni costituzionali dal 1552 al 1643 e le loro omissioni o aggiunte, che diventano così una radiografia dell’evoluzione. dell’Ordine nel primo secolo della sua storia.

Si conclude con un accenno alle «Ordinazioni dei capitoli generali».

Fonti della primitiva legislazione

Fonte primaria della legislazione cappuccina è la Regola bollata. Come tutti i movimenti riformistici in seno all’Ordine francescano, i cappuccini si proposero innanzitutto di ritornare all’osservanza integrale della Regola.

Già nel primo documento che la Santa Sede indirizzava agli iniziatori della riforma[1] si rilevava che questi intendevano osservare la Regola di san Francesco con tutte le sue istanze, per quanto lo consentiva la fragilità umana. I documenti pontifici successivi confermarono in pieno questa intenzione primigenia e segnalarono anzi, in termini inequivocabili, una osservanza di fatto «ad unguem», in un tenore di vita oltremodo rigido e austero.[2]

Nella lettera indirizzata al card. Contarini, la celebre marchesa di Pescara, Vittoria Colonna, scriveva: «Circa le scripture se responde che quante ne sono expedite in l’Ordine di san Francesco in tanti anni, cioè quelle che strengono e che son fundate sopra l’observanzia e la Regola, tutte sono dirette ad questi patri, come quelli che se sforzano, quanto è possibile, puramente observarle […]. E acceptano tutte quelle scripture che li ponno stringere a l’observanzia della loro Regola, e quelle che in alcun modo la allargano, tutte l’han renunciate e renunciano […]. Questi non domandano grandeza, non vogliono essere ricchi; solo per amore de le piaghe di Cristo e de le stigmate del patre loro pregano che siano lassati stare ne la pacifica quiete de Dio e vera observanzia de la Regola loro».[3]

Lo zelo appassionato per l’osservanza integrale della Regola ha dichiaratamente una sola motivazione, perché «non è altro che la medulla de lo Evangelo […], uno picolo spechio nel quale reluce la evangelica perfezione».[4]

In questa prospettiva le costituzioni del 1536 dichiarano programmaticamente: «E perché fu non solo voluntà del patre nostro san Francesco, imo etiam di Cristo, nostro Redemptore, che la Regula si observasse simplicemente, ad literam, senza glosa, sí come la obser-vorono già quelli primi nostri serafici patri; però, essendo la Regula nostra clarissima, a ciò piú puramente, sanctamente e spiritualmente si observi, si renuncia a tutte le glose ed exposizione carnale, inutile, noxie e relaxative, le quale extirano la Regula da la pia, iusta e sancta mente di Cristo, Signor nostro, el quale parlava in san Francesco. E per singular, vivo commento de la Regula nostra, acceptiamo le dichiarazione de’ summi pontifici e la sanctissima vita, doctrina ed exempli del padre nostro san Francesco».[5]

Per i primi cappuccini, pertanto, era espressa volontà di Cristo che la Regola si osservasse «puramente, sanctamente e spiritualmente». Era loro ferma convinzione che la Regola fosse di origine divina, come ricavavano dal noto racconto dell’apparizione di Cristo a Francesco nell’eremo di Fonte Colombo.[6]

Si rifiutavano le interpretazioni permissive, ma si accettavano le dichiarazioni dei sommi pontefici e soprattutto «la sanctissima vita, doctrina ed exempli del padre nostro san Francesco» per commento vivo della Regola.

In questa linea prende un posto privilegiato il Testamento: «E a ciò che, come veri e legitimi figlioli di Cristo, nostro Padre e Signore, parturiti iterum da lui in san Francesco, siamo partecipi de la sua eredità, si ordina che da tutti si observi el Testamento del padre nostro, san Francesco, da epso ordinato quando, proximo a morte e de le sacre stigmate insignito, pien di fervore e Spirito Sancto, sommamente anelava la salute nostra. E questo ecceptiamo per spirituale glosa ed exposizione de la Regula nostra, sí come da epso a questo fine fu scripto, a ciò la promessa Regula meglio e catolicamente si observasse»[7]

Qui i nostri primi frati, sorpassando l’esplicita dichiarazione del serafico padre, comandavano che si osservasse il Testamento al fine di garantire la fedeltà incondizionata alla Regola. Tra di essi correva la profezia di Giovanni da Parma che la vera riforma dell’Ordine si sarebbe realizzata solo con l’osservanza della Regola senza privilegi e dispense, come richiesto nel Testamento. E questo appunto essi intendevano, assumendo il Testamento «per spirituale glosa ed exposizione de la Regula nostra».

Bernardino da Colpetrazzo, il principale cronista dell’Ordine nel sec. XVI, riportava questa presa di posizione nei seguenti termini: «Di piú presono per sodo fondamento, per la perfetta osservanza della Regola, che si dovesse observare il Testamento del nostro serafico padre, non obligandoci però per la professione che noi intendessimo di promettere ancora il Testamento, né meno per voto particolare, ma che abbracciare e osservare il dovessimo come paterna ammonizione del nostro serafico padre, e come quello che piú amplamente ci dimostra la intenzione del padre nostro attorno all’osservanza della Regola. Laonde concluseno quei venerandi padri che chi voleva perfettamente osservare la Regola, gli bisognava di osservare il Testamento E per questo il poseno medesimamente nelle prime constituzioni».[8]

Il Testamento costituisce l’interpretazione primaria della Regola e determina l’indirizzo fondamentale della riforma nel rigetto d’ogni privilegio o dispensa. Nelle costituzioni è citato spesso ed è motivo di non poche disposizioni, come ad esempio: confermare la vita al Vangelo (n. 1), avere una sola tonaca (n. 22), recitare l’ufficio divino secondo le norme della Chiesa romana (n. 30), salutare secondo il Vangelo: «Il Signore vi dia la pace» (n. 47), lavorare manualmente (n. 65), prendere solo chiese e abitacoli poverelli (n. 73), ammettere carceri dure, ma umane (n. 98), rispettare i sacerdoti e i vescovi (n.119), assicurare la benedizione a chi osserva la Regola (n. 143).

Accanto al Testamento le costituzioni collocano, quale vivo commento della Regola, «la santissima vita, doctrina ed exempli del padre nostro san Francesco».

Anche qui abbiamo come interprete migliore il cronista Bernardino da Colpetrazzo che riferisce: «Pigliando per loro dottrina l’esperienza e gli avvertimenti del serafico padre, che scritti sono per utilità universale nei libri della nostra religione, cioè nelle Conformità, nelle Croniche dell’Ordine, nella Leggenda di san Bonaventura e quella che fu scritta dai tre sollennissimi compagni del serafico padre san Francesco: frate Leone, frate Angelo e frate Ruffino. Questa fu dunque la causa che i primi capuccini tennero gran conto di questi libri, e alla mensa dopo la lezzione delle Scritture sacre, poco altro si leggeva che le cose del padre san Francesco e della religione; di donde cavorono la forma e ‘l modo di vivere e come voleva il nostro padre san Francesco che fossino gli abiti, i luoghi e l’altre cose che per necessità debbano dai suoi frati essere usate. E posero quei venerabili padri nelle prime constituzioni che con ogni diligenza e considerazione fusseno dai frati lette e ben considerate tutte quelle cose».[9]

Rimandando allo studio di Fedele Elizondo[10] per una bibliografia su tali fonti, rileviamo che i redattori delle prime costituzioni trovarono raccolti nel libro delle Conformità di Bartolomeo da Pisa: Scritti di san Francesco, racconti biografici, cronache dell’Ordine. Essi utilizzarono inoltre alcune collezioni francescane pubblicate in quei primi anni del Cinquecento, come ad esempio Speculum Minorum, stampato a Venezia nel 1513. Questa ed altre del genere contenevano: opuscoli di san Francesco, documenti pontifici, esposizioni della Regola e alcune costituzioni fra le più note, come quelle di Narbona (1260), quelle Farineriane (1354), Martiniane (1430) e quelle di san Giovanni da Capistrano (1443).

Sarebbe anacronistico attendersi un discernimento critico nella utilizzazione di tali testi; i primi cappuccini vi cercavano e prendevano semplicemente tutto ciò che aveva sicura e immediata risonanza riformistica. Per questo stesso motivo essi non esitarono a ricorrere agli statuti degli Scalzi e dei Recolletti di Spagna, mutuandone talvolta le espressioni letterarie.

I pionieri della nostra riforma non aspirarono ad essere originali, ma vollero raccogliere e riprendere gli elementi più validi delle riforme anteriori e contemporanee. Essi mirarono all’urgenza di rinnovare la vita francescana nel contesto storico in cui vivevano e vi risposero con quelle scelte evangeliche che la migliore tradizione dell’Ordine e l’ispirazione della riforma suggerivano.

Apertura ai segni dei tempi

I redattori della primitiva legislazione erano notevolmente aperti alle correnti spirituali del loro tempo, quali l’evangelismo, la devotio moderna e il movimento del Divino Amore. Con gli apporti di tali correnti essi attualizzarono la tradizione e la calarono nell’ambiente in cui operavano.

Nella tensione acuta della lotta contro le rilassatezze, l’importanza attribuita alle forme esterne della povertà e della penitenza non scalfì affatto la centralità del Cristo e il primato della carità, valori specifici della scuola francescana, riscoperti e accentuati un po’ da tutti in quel periodo storico.

La nota caratterizzante della riforma cappuccina va individuata particolarmente nella sintesi dei valori tradizionali con un cristocentrismo operante attraverso il primato dell’amore. Con tale sintesi i cappuccini realizzarono tra la fede e le opere, la grazia e la libertà, la mistica e l’ascesi, il carisma e l’istituzione, quell’armonioso equilibrio che fu espressivo del migliore Cinquecento italiano.

Nella fedeltà al passato e nella docilità ai segni del loro tempo raggiunsero una concordia così piena da far concludere ad un autorevole storico che «la spiritualità dei cappuccini ci mostra come nell’età del Rinascimento si sia rivissuta un’esperienza passata, quella francescana, con meditata, formidabile interiorità».[11]

È appunto una «meditata, formidabile interiorità» che rinnova la tradizione francescana e anima la riforma cappuccina, armonizzando la vita contemplativa con l’attività apostolica, l’ideale mistico col realismo ascetico.

Le ordinazioni di Albacina, che offrono indubbiamente il primo fondamentale programma della riforma, vedono fin dall’inizio i frati «dedicati e chiamati ad assistere a stare innanzi al Signore nelli suoi servizi, specchio e luce del mondo e mezo reduttivo ad esso nostro fine Dio benedetto, con verità, spirituali e santi documenti e intenzione».[12]

L’ideale, il fine primario della vita religiosa è espresso lapidariamente nel dettato di Albacina, dove si tratta dei tempi di orazione mentale: «Ma li fratelli devoti e ferventi non si contentano di una, né di due o tre ore, ma tutto il tempo loro spendano in orare, meditare e contemplare. E come veri contemplatori, adorano il Padre in spirito e verità. E a questo studio essorto li fratelli, perché questo è il fine per il quale sono fatti religiosi».[13]

Il primato della dimensione contemplativa è una costante che percorre tutta la primitiva legislazione e determina una serie di norme e di direttive per tradurlo in atto. Lo scopo a cui deve condurre la contemplazione è dichiarato dove si parla della permanenza della cella eremitica: «Acciò che sia sempre unito col suo amoroso Gesù Cristo, sposo dell’anima sua».[14]

I cappuccini portarono avanti un discorso sull’unione mistica e sulla libertà dello spirito, che li rese sospetti di luteranesimo. A parte le intemperanze e infine l’apostasia dell’Ochino, che avverranno sei anni dopo, Vittoria Colonna scriveva nel 1536: «Paiono luterani perché predicano la libertà dello spirito; […] se risponde che si san Francesco fu eretico, li suoi imitatori son luterani. E si predicar la libertà del spirito sopra li vizi, ma subgietto ad ogni ordinazione della santa Chiesa, se chiama errore, sarria ancora errore observare l’Evangelio, che dice in tanti lochi: Spiritus est qui vivificat».[15]

Il richiamo a san Francesco nell’apologia appassionata della «madre dei cappuccini», segnala l’itinerario spirituale della nuova riforma: attraverso Francesco al Cristo. Il serafico padre, con la Regola e l’esempio della sua vita, richiamava alla sequela del Cristo povero, umile e crocifisso e alle austere esigenze dell’ascetica. I frati cappuccini si erano posti decisamente sulle sue orme, impegnandosi ad assimilarne l’ardore mistico attraverso l’imitazione puntuale delle sue virtù.

Spirito e legge

Con sano realismo essi non si lasciarono prendere la mano da una libertà di spirito tale da sottovalutare la necessità di una norma precisa. Ne abbiamo un esempio tipico dove idealizzano i «fratelli devoti e ferventi» in una contemplazione incessante. Non esitano a prendere atto della fragilità umana e quindi a dare una disposizione concreta e dettagliata: «Ordiniamo che l’orazione si faccia alli tempi ordinati dall’Ordine. E se alcuno si trovasse mal disposto in quell’ora, ordiniamo che un’ora d’orazione non lasci [..]. E notate che questa ora è così deputata dalla religione e ordinata per un buon ordine e una ceremonia e ancora per molti delli fratelli tepidi e pigri, acciò che non manchino da quell’ora».[16]

L’unione con Dio, quale fine della vita religiosa, è una grazia che si concede a coloro che mettono in pratica fedelmente il Vangelo e la Regola. Non c’è campo per illusioni velleitarie e mistificazioni esaltanti. Il vertice dell’amore coincide con l’abbraccio scarnificante del Cristo povero e crocifisso. In tale ottica si fanno avanti, s’impongono le norme legislative più esigenti. È un canone forte da comprendere nella sapienza del suo contenuto, che introduce nello spirito della riforma e nel segreto della sua vitalità. È il punto nodale che congiunge spirito e legge, carisma e istituzione. Se i primi cappuccini avevano dentro un «ribollimento di spirito», come scriveva il Bellintani, erano tuttavia fedelissimi alle piccole osservanze e prescrizioni.

Se ne faceva eco e interprete il santo religioso frate Bernardo da Offida, in questo trasparente racconto di Paolo da Foligno: «Quando io sentiva leggere le vite del padre san Francesco e de’ suoi compagni, mi parevano cose semplici e di poca stima, perché ero cieco. Ma ora conosco quanto importano. Non avrebbe la divina sapienza posto cose frivole nella Regola. E però l’andare a piedi, scalzo, rappezzato, senza avere altro che la corona e la Regola, se ben paiono cose di poca importanza, sotto d’esse nondimento sta nascosto lo Spirito del Signore, e sono misura dello spirito e della cognizione che si ha di Dio. Perché queste tali cose affinano nel disprezzo del mondo e distaccano dalle creature, nel che consiste la cristiana sapienza; sì come, quanto piú il frate è obidiente, povero, umile e spiccato dal mondo, tanto più ha spirito; cosí, quanto più si essercita nelle dette cose per amor di Dio, tanto più acquista lume e spirito divino. E sì come ne’ sacramenti sotto quelle vili apparenze della materia, sta e opera la divina grazia; così, sotto queste osservanze e diligenze esteriori, sta il vero spirito di Dio. Però non si devono sprezzare».[17]

Siamo agli antipodi di un’osservanza formalistica e di un letteralismo mortificante; qui pulsa il cuore di un frate pieno dello Spirito di Dio, che personificava il fervore e la saggezza della prima generazione cappuccina.

Si è notato e sottolineato il termine «esercitarsi»[18] che ritorna molto spesso sulla bocca dei primi frati e si riscontra frequentemente nei testi legislativi. È un termine derivante dal gergo militare, trasferito nel linguaggio ascetico per esprimere lo sforzo da compiere nel combattere le tendenze della natura, nel superare l’amor proprio e lavorare alacremente nell’acquisto delle virtù, al servizio di Dio. Il frate deve provare, sperimentare, sforzarsi, «esercitarsi in orazioni segrete e mentali».[19]

È un’applicazione del volontarismo francescano, una metodologia attiva di apprendistato spirituale, una norma concreta e pratica di ascetica. Coincide con la dichiarazione categorica del Maestro divino: «Se qualcuno vuol venire con me, smetta di pensare a se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua» (Lc 9, 23).

Il legislatore è consapevole di essere esigente e di chiedere abnegazione e sacrificio nell’imporre di «esercitarsi» nelle varie virtù che propone, ma non manca di additare il segreto della riuscita e della gioia: «in le fatiche ancora abundarà per Gesù Cristo la consolazione nostra e ogni cosa potremo in Quello che ne conforta, cioè Gristo

onnipotente».[20]

In Gesù Cristo lo sforzo ascetico si trasfigura in una esperienza d’amore e genera una vita spirituale serena, luminosa.

Di san Lorenzo da Brindisi, indiscusso campione della riforma cappuccina, il Petrocchi scrive che la sua spiritualità «rientra nel metodo e nel gusto dell’ottimismo cristiano: dolce e soave è la vita cristiana; infinito è l’amore di Dio per gli uomini, pietra angolare del Cristianesimo è la Provvidenza divina».[21]

È la spiritualità delle costituzioni del 1536 che, dopo aver superato la fase prevalentemente «passiocentrica» di Albacina, si lasciano pervadere da un senso di luminosa vita interiore nella visione del Padre provvido e premuroso, che ci viene incontro amandoci teneramente in Cristo. Ecco un brano emblematico: «Faciamo adonca virilmente e non diffidiamo de le forze, però che quello ottimo Padre che ci creò e ne ha dato ad osservare la evangelica perfezione, el quale cognosce el figmento nostro, non solamente ci darà le forze col suo aiuto, ma ancora ne darà i suoi doni celestiali in tanta copia e abundanza che, superati tutti l’impedimenti, non sol potremo obedire al suo dolcissimo Figliolo, ma etiam sequitarlo e imitarlo con grandissima allegrezza e simplicità di core, desprezando perfettamente queste cose visibili e temporali e anelando sempre a quelle che sono celesti ed eterne».[22]

Siamo qui alle radici e nel cuore della spiritualità francescano-cappuccina. La fiducia filiale nel Padre, l’esempio e l’amore del Cristo da seguire e imitare «con grandissima allegrezza e simplicità di cuore», fecero esplodere il dinamismo evangelico della riforma cappuccina e coagularono la temperie spirituale in cui fiorì la sua primitiva legislazione.

  1. Religionis zelus del 3 luglio 1528 (supra, sez. I, doc. 1).
  2. Pastoralis offici del 15 aprile 1534 (supra, sez. I, doc. 2).
  3. Cf. piú avanti, parte II, sez. I, doc. 21, nn. 1924 e 1930.
  4. Cost. 1536, nn. 1,6 e 2,1 (cf. nn. 151 e 152).
  5. Ibid., n. 5 (cf. n. 155).
  6. Spec. perf. 1 (FF nn. 1677-1678); vedi anche avanti, n. 155, nota 5,1 e nella sez. III, nn. 505, 682, 886, 958.
  7. Cost. 1536, n. 6 (cf. n. 156).
  8. MHOC III, 5 (cf. n. 2640).
  9. MHOC IV, 4 (cf. n. 2613).
  10. F. Elizondo, Las constituciones capuchinas de 1536, in Estud. Franc. 83 (1982) 171-174
  11. Massimo Petrocchi, Storia della spiritualità italiana, II: Il Cinquecento e il Seicento, Roma 1978, 18.
  12. Alb. n. 1 (cf. n. 82).
  13. Ibid. n. 8 (cf. n. 89.
  14. Ibid. n. 47 (cf. n. 128).
  15. Vittoria Colonna, Lett. al card. Contarini, in Eduardus Alinc., Tribulationes, 32 (cf. pù avanti, n. 1922).
  16. Alb. n. 8 (n. 89).
  17. MHOC VII, 497 (n. 2639).
  18. Alb. n. 3 (n. 84).
  19. Ibid. n. 24 (n. 105).
  20. Cost. 1536, n. 149 (n. 426)
  21. M. Petrocchi, Storia cit., 21.
  22. Cost. 1536, n. 151 (n. 428).